Corona Virus
12 gennaio 2021 Il vaccino anti Covid, potrà mai essere imposto? Risponde l’Avv. Scifo Dal sito Sputnik intervista La campagna vaccinale contro il Covid-19 sta proseguendo speditamente in tutta Italia, ma non mancano le polemiche sia dal punto di vista medico, sui possibili effetti collaterali del vaccino, sia sull’aspetto giuridico, per una sua eventuale forma di obbligatorietà, almeno relativamente ai soggetti di certe categorie professionali. L’esecutivo sul sito ufficiale del Ministero della Salute nella sezione faq sui vaccini anti Covid-19 riferisce: “Al momento non è intenzione del Governo disporre l’obbligatorietà della vaccinazione. Nel corso della campagna sarà valutato il tasso di adesione dei cittadini”. Ciò nonostante il dibattito sulla obbligatorietà, o meno, della vaccinazione sta coinvolgendo sempre più esperti e politici con opinioni spesso divergenti tra di loro. Ipotizzando che prima o poi si arrivi al tentativo d’imporre l’obbligo vaccinale contro il Covid-19, la legislazione vigente contempla questa possibilità? E in tal caso per imporre tale provvedimento potrà bastare l’ennesimo DPCM? Sputnik Italia ne ha parlato con l’avvocato Francesco Scifo, esperto di diritto europeo, di diritti umani e patrocinante in Cassazione, nonché davanti alla CEDU e ad altri organi di giustizia europei. — L’Articolo 32 della Costituzione italiana cita: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Avvocato con questa premessa il Governo italiano potrà mai decidere di rendere obbligatorio il vaccino anti-Covid?
Tali fatti non vengono specificati né indicati nei moduli del consenso informato diffusi in Italia e pertanto deve considerarsi illegale la vaccinazione senza rendere noto tutto ciò ai destinatari cui viene introdotto un vettore meccanico. Ora, come ha precisato Lei nella domanda, citando la Costituzione Italiana, la legge dello Stato non può in nessun caso (quindi mai) violare i limiti imposti dal rispetto della persona: questo significa che nessun Parlamento, né Governo può imporre alle persone d’inserire nel corpo un dispositivo medico invasivo e potenzialmente dagli effetti a medio e lungo periodo sconosciuti senza il consenso informato dell’interessato. Basi giuridiche di tutela alla non obbligatorietà— Quali sono le basi giuridiche che giustificherebbero la non obbligatorietà di un’eventuale imposizione?
La dignità umana non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto. Si deve aggiungere anche che la dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 consacra la dignità umana nel preambolo: “Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo” (Fonte: Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea C 303/17 - 14.12.2007). Ma pure gli artt. 2 e 3 della stessa Carta Europea succitata indirettamente la tutelano, senza dimenticare la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo art. 3, oltre all’art. 2 della Costituzione Italiana che pone la dignità umana come diritto inviolabile in connessione con l’art. 3 e, infine, l’art.13 ed il secondo comma dell’art. 32 succitato e l’art.117. — Per introdurre l’obbligatorietà vaccinale, osserva il costituzionalista Michele Ainis:“Non si può procedere attraverso un DPCM. E la decisione finale spetta al Parlamento”. Questa può essere una strada?
Il comportamento del datore di lavoro— Andando nei casi concreti, parlando soprattutto di categorie sensibili: il datore di lavoro può imporlo e, in caso di rifiuto, licenziare o sanzionare il lavoratore? — Ovviamente no. Il dispositivo medico a mRNA, fraudolentemente denominato vaccino, in base alla normativa vigente, non può essere richiesto dal datore di lavoro ai lavoratori per ragioni di sicurezza sul lavoro ai sensi della legge n. 81/2008 perché trattasi di prodotto di cui non sono sicuri gli effetti a breve, medio e lungo periodo, tali che l’Agenzia Europea dei Medicinali ne ha autorizzato solo “l’immissione in commercio condizionata” (Conditional marketing authorisation), misura questa “specificamente concepita per consentire una autorizzazione il più rapidamente possibile”. Si rappresenta che è sufficiente ai fini del rispetto dell’art. 2087 c.c. per il datore di lavoro la mera applicazione dei Protocolli ad oggi disponibili e/o delle loro successive modifiche ed integrazioni, ovvero:
Viceversa, il datore di lavoro NON PUO’ imporre, ad libitum, ulteriori trattamenti sanitari invasivi periodici o saltuari, né può prescriverli alcuna norma avente rango inferiore alla legge, come prevede l’art. 32 della Costituzione. — Il governatore della Campania de Luca ha già illustrato il progetto di dotare i vaccinati di una card col chip lasciapassare per aver vita sociale. Se questa sarà la soluzione alla non obbligatorietà, non ci sarà poi il rischio di creare forme di discriminazione sociale nei confronti di coloro che vorranno far valere il loro diritto di non vaccinarsi, di fatto relegandoli all’emarginazione? —
Una cosa fuori da ogni legalità costituzionale contraria a tutti gli
articoli della Costituzione vigente ed ai trattati, forse, anche di
rilevanza penale.
— I legali, secondo lei, saranno disposti a dare battaglia in questa direzione? — Penso che ogni avvocato debba difendere in primis la dignità umana. — Pagarsi un legale soprattutto andando contro lo Stato richiede risorse economiche non alla portata di tutti, ci sarà la possibilità di un patrocinio legale gratuito? — Chi ne avrà diritto potrà fruirne e gli altri dovranno capire che se spendono per qualsiasi prodotto tanto più potranno spendere qualcosa per salvarsi la vita e la dignità di uomini.
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