Elezioni USA 2020
28 novembre 2020

Ordine Esecutivo contro le interferenze straniere
Riguardo alle elezioni USA

Ordine esecutivo sull'imposizione di determinate sanzioni in caso di interferenza straniera in un'elezione degli Stati Uniti.

Per l'autorità conferitami come presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d'America, incluso l'International Emergency Economic Powers Act (50 USC 1701 e seguenti) (IEEPA), il National Emergencies Act (50 USC 1601 e seguenti .) (NEA), sezione 212 (f) dell'Immigration and Nationality Act del 1952 (8 USC 1182 (f)) e sezione 301 del titolo 3, Codice degli Stati Uniti,

Io, DONALD J. TRUMP, Presidente degli Stati Uniti d'America, trovo che la capacità di persone situate, in tutto o in parte sostanziale, al di fuori degli Stati Uniti di interferire o minare la fiducia del pubblico nelle elezioni degli Stati Uniti, anche attraverso persone non autorizzate l'accesso alle infrastrutture elettorali e di campagna o la distribuzione segreta di propaganda e disinformazione, costituisce una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza nazionale e la politica estera degli Stati Uniti. Sebbene non ci siano prove che una potenza straniera abbia alterato il risultato o la tabulazione dei voti in nessuna elezione degli Stati Uniti, le potenze straniere hanno storicamente cercato di sfruttare il sistema politico libero e aperto dell'America. Negli ultimi anni, la proliferazione di dispositivi digitali e comunicazioni basate su Internet ha creato vulnerabilità significative e ingrandito la portata e l'intensità della minaccia di interferenza straniera, come illustrato nell'Intelligence Community Assessment 2017. Con la presente dichiaro un'emergenza nazionale per far fronte a questa minaccia.

Di conseguenza, con la presente ordino:

Sezione 1. (a) Non oltre 45 giorni dopo la conclusione di un'elezione negli Stati Uniti, il Direttore dell'intelligence nazionale, in consultazione con i capi di qualsiasi altro dipartimento esecutivo e agenzia (agenzie), deve condurre una valutazione di qualsiasi informazione indicando che un governo straniero, o qualsiasi persona che agisce in qualità di agente o per conto di un governo straniero, ha agito con l'intento o lo scopo di interferire in tale elezione. La valutazione deve identificare, nella misura massima possibile, la natura di qualsiasi interferenza straniera e qualsiasi metodo impiegato per eseguirla, le persone coinvolte e il governo oi governi stranieri che l'hanno autorizzata, diretta, sponsorizzata o sostenuta. Il Direttore dell'intelligence nazionale fornirà questa valutazione e le appropriate informazioni di supporto al Presidente, al Segretario di Stato, al Segretario del Tesoro, al Segretario alla Difesa, al Procuratore generale e al Segretario per la sicurezza interna.

(b) Entro 45 giorni dal ricevimento della valutazione e delle informazioni descritte nella sezione 1 (a) della presente ordinanza, il Procuratore generale e il Segretario per la sicurezza interna, in consultazione con i capi di qualsiasi altra agenzia appropriata e, se del caso, Stato e funzionari locali, consegneranno al Presidente, al Segretario di Stato, al Segretario del Tesoro e al Segretario della Difesa un rapporto di valutazione, rispetto alle elezioni negli Stati Uniti, oggetto della valutazione descritta nella sezione 1 (a) :

(i) la misura in cui qualsiasi interferenza straniera che ha preso di mira l'infrastruttura elettorale ha influenzato materialmente la sicurezza o l'integrità di tale infrastruttura, la tabulazione dei voti o la trasmissione tempestiva dei risultati delle elezioni; e

(ii) se qualsiasi interferenza straniera ha coinvolto attività mirate all'infrastruttura di, o relative a, un'organizzazione politica, una campagna o un candidato, la misura in cui tali attività hanno influenzato materialmente la sicurezza o l'integrità di tale infrastruttura, incluso l'accesso non autorizzato alla divulgazione o minacciata di divulgazione, alterazione o falsificazione di informazioni o dati.

Il rapporto deve identificare qualsiasi questione materiale di fatto rispetto a queste questioni che il Procuratore Generale e il Segretario della Sicurezza Nazionale non sono in grado di valutare o raggiungere un accordo al momento della presentazione del rapporto. Il rapporto includerà anche aggiornamenti e raccomandazioni, se del caso, riguardanti le azioni correttive che il governo degli Stati Uniti dovrà adottare, diverse dalle sanzioni descritte nelle sezioni 2 e 3 del presente ordine.

(c) I capi di tutte le agenzie pertinenti trasmetteranno al Direttore dell'intelligence nazionale qualsiasi informazione rilevante per l'esecuzione dei compiti del Direttore ai sensi del presente ordine, come appropriato e conforme alla legge applicabile. Se le informazioni pertinenti emergono dopo la presentazione del rapporto di cui alla sezione 1 (a) del presente ordine, il Direttore, in consultazione con i capi di qualsiasi altra agenzia appropriata, modificherà il rapporto, come appropriato, e il Procuratore generale e il Segretario di Homeland Security modificherà il rapporto richiesto dalla sezione 1 (b), come appropriato.

(d) Nulla in questo ordine impedirà al capo di un'agenzia o di qualsiasi altro funzionario appropriato di presentare un'offerta al Presidente, in qualsiasi momento attraverso un canale appropriato, qualsiasi analisi, informazione, valutazione o valutazione di interferenze straniere in un'elezione degli Stati Uniti. .

(e) Se vengono identificate informazioni che indicano che si è verificata un'interferenza straniera in elezioni statali, tribali o locali all'interno degli Stati Uniti, possono essere incluse, a seconda dei casi, nella valutazione richiesta dalla sezione 1 (a) di questa ordinanza o in il rapporto richiesto dalla sezione 1 (b) del presente ordine, o presentato al Presidente in un rapporto indipendente.

(f) Non oltre 30 giorni dopo la data del presente ordine, il Segretario di Stato, il Segretario del Tesoro, il Procuratore generale, il Segretario della sicurezza interna e il Direttore dell'intelligence nazionale svilupperanno un quadro per il processo che verranno utilizzati per svolgere le rispettive responsabilità ai sensi del presente ordine. Il quadro, che può essere classificato in tutto o in parte, si concentra sull'assicurare che le agenzie adempiano alle loro responsabilità ai sensi del presente ordine in modo da mantenere la coerenza metodologica; protegge le forze dell'ordine o altre informazioni sensibili e fonti e metodi di intelligence; mantiene un'adeguata separazione tra le funzioni di intelligence e le decisioni politiche e legali; assicura che gli sforzi per proteggere i processi elettorali e le istituzioni siano isolati da pregiudizi politici; e rispetta i principi della libertà di parola e del dibattito aperto.

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L'intero rapporto è in ligua originale nel link


>>>articolo originale online>>>







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