Ordine esecutivo sull'imposizione di determinate
sanzioni in caso di interferenza straniera in un'elezione degli Stati
Uniti.
Per l'autorità conferitami come presidente dalla
Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d'America, incluso
l'International Emergency Economic Powers Act (50 USC 1701 e
seguenti) (IEEPA), il National Emergencies Act (50 USC 1601 e
seguenti .) (NEA), sezione 212 (f) dell'Immigration and Nationality
Act del 1952 (8 USC 1182 (f)) e sezione 301 del titolo 3, Codice
degli Stati Uniti,
Io, DONALD J. TRUMP, Presidente degli
Stati Uniti d'America, trovo che la capacità di persone situate, in
tutto o in parte sostanziale, al di fuori degli Stati Uniti di
interferire o minare la fiducia del pubblico nelle elezioni degli
Stati Uniti, anche attraverso persone non autorizzate l'accesso alle
infrastrutture elettorali e di campagna o la distribuzione segreta di
propaganda e disinformazione, costituisce una minaccia insolita e
straordinaria per la sicurezza nazionale e la politica estera degli
Stati Uniti. Sebbene non ci siano prove che una potenza straniera
abbia alterato il risultato o la tabulazione dei voti in nessuna
elezione degli Stati Uniti, le potenze straniere hanno storicamente
cercato di sfruttare il sistema politico libero e aperto
dell'America. Negli ultimi anni, la proliferazione di dispositivi
digitali e comunicazioni basate su Internet ha creato vulnerabilità
significative e ingrandito la portata e l'intensità della minaccia
di interferenza straniera, come illustrato nell'Intelligence
Community Assessment 2017. Con la presente dichiaro un'emergenza
nazionale per far fronte a questa minaccia.
Di
conseguenza, con la presente ordino:
Sezione 1. (a) Non
oltre 45 giorni dopo la conclusione di un'elezione negli Stati Uniti,
il Direttore dell'intelligence nazionale, in consultazione con i capi
di qualsiasi altro dipartimento esecutivo e agenzia (agenzie), deve
condurre una valutazione di qualsiasi informazione indicando che un
governo straniero, o qualsiasi persona che agisce in qualità di
agente o per conto di un governo straniero, ha agito con l'intento o
lo scopo di interferire in tale elezione. La valutazione deve
identificare, nella misura massima possibile, la natura di qualsiasi
interferenza straniera e qualsiasi metodo impiegato per eseguirla, le
persone coinvolte e il governo oi governi stranieri che l'hanno
autorizzata, diretta, sponsorizzata o sostenuta. Il Direttore
dell'intelligence nazionale fornirà questa valutazione e le
appropriate informazioni di supporto al Presidente, al Segretario di
Stato, al Segretario del Tesoro, al Segretario alla Difesa, al
Procuratore generale e al Segretario per la sicurezza interna.
(b)
Entro 45 giorni dal ricevimento della valutazione e delle
informazioni descritte nella sezione 1 (a) della presente ordinanza,
il Procuratore generale e il Segretario per la sicurezza interna, in
consultazione con i capi di qualsiasi altra agenzia appropriata e, se
del caso, Stato e funzionari locali, consegneranno al Presidente, al
Segretario di Stato, al Segretario del Tesoro e al Segretario della
Difesa un rapporto di valutazione, rispetto alle elezioni negli Stati
Uniti, oggetto della valutazione descritta nella sezione 1 (a) :
(i)
la misura in cui qualsiasi interferenza straniera che ha preso di
mira l'infrastruttura elettorale ha influenzato materialmente la
sicurezza o l'integrità di tale infrastruttura, la tabulazione dei
voti o la trasmissione tempestiva dei risultati delle elezioni;
e
(ii) se qualsiasi interferenza straniera ha coinvolto
attività mirate all'infrastruttura di, o relative a,
un'organizzazione politica, una campagna o un candidato, la misura in
cui tali attività hanno influenzato materialmente la sicurezza o
l'integrità di tale infrastruttura, incluso l'accesso non
autorizzato alla divulgazione o minacciata di divulgazione,
alterazione o falsificazione di informazioni o dati.
Il
rapporto deve identificare qualsiasi questione materiale di fatto
rispetto a queste questioni che il Procuratore Generale e il
Segretario della Sicurezza Nazionale non sono in grado di valutare o
raggiungere un accordo al momento della presentazione del rapporto.
Il rapporto includerà anche aggiornamenti e raccomandazioni, se del
caso, riguardanti le azioni correttive che il governo degli Stati
Uniti dovrà adottare, diverse dalle sanzioni descritte nelle sezioni
2 e 3 del presente ordine.
(c) I capi di tutte le agenzie
pertinenti trasmetteranno al Direttore dell'intelligence nazionale
qualsiasi informazione rilevante per l'esecuzione dei compiti del
Direttore ai sensi del presente ordine, come appropriato e conforme
alla legge applicabile. Se le informazioni pertinenti emergono dopo
la presentazione del rapporto di cui alla sezione 1 (a) del presente
ordine, il Direttore, in consultazione con i capi di qualsiasi altra
agenzia appropriata, modificherà il rapporto, come appropriato, e il
Procuratore generale e il Segretario di Homeland Security modificherà
il rapporto richiesto dalla sezione 1 (b), come appropriato.
(d)
Nulla in questo ordine impedirà al capo di un'agenzia o di qualsiasi
altro funzionario appropriato di presentare un'offerta al Presidente,
in qualsiasi momento attraverso un canale appropriato, qualsiasi
analisi, informazione, valutazione o valutazione di interferenze
straniere in un'elezione degli Stati Uniti. .
(e) Se
vengono identificate informazioni che indicano che si è verificata
un'interferenza straniera in elezioni statali, tribali o locali
all'interno degli Stati Uniti, possono essere incluse, a seconda dei
casi, nella valutazione richiesta dalla sezione 1 (a) di questa
ordinanza o in il rapporto richiesto dalla sezione 1 (b) del presente
ordine, o presentato al Presidente in un rapporto indipendente.
(f)
Non oltre 30 giorni dopo la data del presente ordine, il Segretario
di Stato, il Segretario del Tesoro, il Procuratore generale, il
Segretario della sicurezza interna e il Direttore dell'intelligence
nazionale svilupperanno un quadro per il processo che verranno
utilizzati per svolgere le rispettive responsabilità ai sensi del
presente ordine. Il quadro, che può essere classificato in tutto o
in parte, si concentra sull'assicurare che le agenzie adempiano alle
loro responsabilità ai sensi del presente ordine in modo da
mantenere la coerenza metodologica; protegge le forze dell'ordine o
altre informazioni sensibili e fonti e metodi di intelligence;
mantiene un'adeguata separazione tra le funzioni di intelligence e le
decisioni politiche e legali; assicura che gli sforzi per proteggere
i processi elettorali e le istituzioni siano isolati da pregiudizi
politici; e rispetta i principi della libertà di parola e del
dibattito aperto.
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L'intero rapporto è in ligua originale nel link