Riprendiamo
Il comunicato di Iustitia
in Veritate
Come
difendersi dalla multa di cento euro
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COMUNICATO
Come
difendersi dalla tassa per il possesso del proprio corpo
In
questi giorni diversi ultracinquantenni stanno ricevendo la
comunicazione formale congiunta da parte del Ministero della Salute e
dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in merito all’avvio del
procedimento sanzionatorio per mancato adempimento all’obbligo
vaccinale.
Il
documento che stanno notificando non è una multa, ma solo un “avviso
di avvio di procedimento”, in ottemperanza al decreto legge 7
gennaio 2022 convertito in legge 18 del 4 marzo 2022 entrata in
vigore il 9 marzo 2022.
Tale
avviso riguarda gli ultracinquantenni e le categorie interessate
dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter della norma originale (decreto legge
44/2021) evoluta poi nei successivi decreti n. 172/2021 e 1/2022 e
cioè:
art.
4 Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e
gli operatori di interesse sanitario. In vigore dal 26/01/2022
art.
4-bis (Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati
in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie).
In vigore dal 27/11/2021
art.
4-ter Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto
difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli
organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui
all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, degli istituti penitenziari, delle università’, delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e
degli istituti tecnici superiori. In vigore dal 09/03/2022.
Tutte
le persone appartenenti a queste categorie lavorative, sono
interessate dalla sanzione di 100 euro prevista dal decreto legge del
7/01/2022 n. 1 art. 2.
Sulla
base di quanto sin qui detto, l’avviso che si sta ricevendo ha
natura interlocutoria e in tal senso non si può adesso impugnare.
Suggeriamo pertanto, ove possibile, di ritirare tale avviso
all’ultimo giorno utile prima della compiuta giacenza, al fine di
dilazionare il più a lungo possibile la stessa procedura.
Si
dovrà/potrà impugnare solo il successivo “avviso di addebito”
se e quando verrà notificato e, dunque, adesso non vi è neanche
obbligo di riscontro e se uno vuole può divertirsi riscontrando in
modo anche “ironico” l’amministrazione che invia l’avviso
oppure inviando un reclamo tramite gli indirizzi e le modalità che
sono indicati in calce a questa comunicazione.
Il
tutto serve certamente ad ingolfare questa mostruosa procedura, così
come può essere utile l’invio formale (PEC o raccomandata) della
risposta, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione
suddetta, come suggerito in calce al presente comunicato.
Va
quindi precisato che ognuno può decidere liberamente la modalità di
risposta/riscontro, doverosamente dovendo premettere che in ogni caso
la procedura andrà avanti e, nell’ipotesi di riscontro completo o
di denuncia, tale forma di contestazione potrà comunque essere
proposta nella successiva fase di necessaria impugnazione del c.d.
futuro “avviso di addebito”.
Se
già adesso si è in possesso di esenzione o differimento anche
temporaneo della vaccinazione, si risponda in tal modo, allegando la
documentazione; in ogni caso se si decide di rispondere si può
davvero replicare in qualsiasi modo adducendo ad esempio lungaggini
di accertamenti, o patologie o qualsivoglia altra motivazione.
Tale
mostruosa procedura non merita neanche un briciolo di attenzione,
soprattutto in questa fase, e in ogni caso non merita alcun
accondiscendimento.
Si
tenga conto che una qualsiasi espressione che possa essere
interpretata, anche tortuosamente, come consenso, potrebbe essere
usata dall’amministrazione come ulteriore strumento di pressione.
L’eventuale
successivo avviso di addebito dovrà impugnarsi, se e quando
arriverà, avanti al Giudice di Pace competente per territorio –
dove si potranno eventualmente riversarsi tutte le motivazioni di
diritto che ad esempio sono proposte dal sito difendersi ora – e
tale impugnazione si può presentare anche senza ausilio legale,
essendo il valore inferiore ad € 1.100,00.
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Modello
della risposta alla ricezione (via raccomandata/PEC) della
comunicazione congiunta Ministero della Salute – Agenzia delle
Entrate dell’avvio del provvedimento sanzionatorio per
inadempimento all’obbligo vaccinale
La
risposta deve essere inviata a mezzo PEC o raccomandata A/R ai
seguenti destinatari entro 10 giorni dalla ricezione della
comunicazione in oggetto:
Di
seguito viene suggerito il testo.
Luogo,
data
Spettabile
Agenzia
delle Entrate Riscossione
Via
Giuseppe Grezar n. 14
00141
Roma
Pec
protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Spettabile
Ministero
della Salute
Dir.
Gen. Digitalizzazione del sistema informatico sanitario e della
statistica
Via
Giorgio Ribotta n. 5
00144
Roma
Pec
dgsi@postacert.sanita.it
Al
responsabile del procedimento sanzionatorio
Dr.ssa
Serena Battilomo
obbligovaccinale@sanita.it
All’ASL
locale di competenza
Egregi
Signori,
il
sottoscritto/a ________________________________________
nato/a
a: ______________________________ il _____________
codice
fiscale: __________________________________________
in
merito alla Vostra comunicazione di avvio di procedimento
sanzionatorio a mio carico per presunto inadempimento all’obbligo
vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS Cov-2, vi
comunico quanto segue.
L’acquisizione
dei miei dati vaccinali, avvenuta senza
il mio consenso costituisce
violazione del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 poiché
manca la base giuridica per il trattamento dei dati in
considerazione della natura illegale della disciplina in materia di
obbligo vaccinale che viola l’art. 3, comma 2 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
Le
norme che prevedono l’obbligo predetto (artt. 4, 4 bis,
4 quater e
4 sexies del
decreto-legge 44/2021) sono costituzionalmente illegittime per
violazione di:
artt.
1, 4, 13, 32, 35 e 36 della Costituzione
artt.
3, 15, 16 e 21 della Carta di Nizza
Regolamento
UE 953/2021.
I
vaccini per la prevenzione dell’infezione da SARS Cov-2 sono
ancora in fase di sperimentazione, atteso che in base alle determine
AIFA numeri 154/2020, 1/2021, 18/2021, 49/2021 e 170/2021 i
risultati della fase 3 di sperimentazione saranno resi pubblici a
far data dal 2022 e sino al 2024, a seconda dei diversi vaccini.
Imporre
un trattamento sanitario sperimentale viola:
il
Codice di Norimberga, all’art. 7
il
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici concluso
a New York il 16 dicembre 1966 (legge 25 ottobre 1977 n. 881)
gli
artt. 1.28 dell’allegato 1/1B e 2.9 dell’Allegato 1/2 del DM
15.07.1997
l’art.
3 del d.lgs. 24 giugno 2003 n. 211 e all’art. 28 del Reg. UE
536/2014
Esiste
ampia documentazione sia a livello nazionale che internazionale
della potenziale pericolosità dei vaccini Covid. Mi riferisco ai
rapporti degli Istituti Nazionali di Statistica, ai dati forniti
dagli Archivi Nazionali di Registrazione degli effetti avversi
(oltretutto sottostimati trattandosi di informazioni derivate da
farmacovigilanza passiva) e dalle compagnie di assicurazione
relativamente alle polizze vita. Proprio l’eccezionale incidenza
di decessi nella fascia di popolazione giovane e in perfetta salute,
almeno prima di sottoporsi alla somministrazione del siero Covid, ha
portato al crollo in borsa del mercato assicurativo e ha indotto
diverse compagnie ad escludere i vaccinati Covid dalla stipula di
polizze sulla vita. Pertanto, la Repubblica Italiana non ha diritto
a chiedermi l’inoculazione forzosa di un trattamento sanitario che
potrebbe causare anche la mia morte o comunque comportare gravi
conseguenze fisiche.
L’obbligo
vaccinale viola altresì la Convenzione Europea dei diritti
dell’Uomo. In particolare:
l’art.
2 (diritto alla vita) laddove mi impone di rischiare la morte o
gravi conseguenze fisiche per l’attuazione di politiche sanitarie
del governo che non condivido.
l’art.
5 (diritto alla libertà personale) laddove intende coartare la mia
volontà in relazione ad un trattamento sanitario che non desidero.
l’art.
8 (diritto al rispetto della vita privata) laddove i destinatari
della presente hanno abusivamente raccolto senza il mio consenso
informazioni concernenti il mio stato vaccinale.
l’art.
9 (libertà di coscienza e morale e religiosa) laddove mi si
impongono trattamenti sanitari testati o prodotti con cellule di
feti abortiti volontariamente, rispetto alle quali sollevo
obiezione di coscienza morale e religiosa poiché considero
l’aborto un crimine nefando e un gravissimo peccato alla luce
delle mie convinzioni morali e religiose.
L’art.
14 e Protocollo 12 (divieto di discriminazione) poiché la mia
scelta di non vaccinarmi è motivo di discriminazione da parte del
governo e delle pubbliche autorità italiane.
Le
norme in materia di vaccinazione obbligatoria sono incostituzionali
laddove non prevedano l’indennizzo in favore dei soggetti
danneggiati (si vada da ultimo Corte cost. 23 giugno 2020 n. 118) e
rifiuto di assoggettarmi ad un trattamento sperimentale per obbligo
di legge, oltretutto senza che si preveda nemmeno un indennizzo in
mio favore in caso di effetti avversi e senza che il soggetto
responsabile dell’inoculazione sia chiamato a rispondere dei reati
di omicidio colposo o lesioni colpose laddove dal trattamento
dovesse derivare un danno alla mia integrità fisica.
È
quindi vietato forzare chiunque a partecipare ad una sperimentazione
clinica sotto la minaccia di condizionamenti finanziari, senza
acquisire un consenso informato che garantisca la piena volontarietà
della partecipazione alla sperimentazione e senza prevedere una
adeguata copertura assicurativa per chi vi scelga di
assoggettarvisi.
Le
pubbliche amministrazioni e i singoli funzionari ai sensi dell’art.
28 della Costituzione rispondono dei danni cagionati dalla
violazione delle norme dell’Unione Europea.
Ciò
premesso:
Invito
e diffido codesta
Amministrazione a voler disapplicare, come doveroso, le norme
concernenti l’obbligo di vaccinazione in quanto illegali. In
difetto mi riservo di agire per ottenere il risarcimento dei danni
conseguenti.
Il
tentativo di impormi la vaccinazione sotto la minaccia, in difetto,
di subire una sanzione amministrativa ha rilevanza penale. Nella
fattispecie:
integra
il reato
di estorsione e
terrò personalmente responsabili coloro che stanno tentando di
estorcere in mio danno il consenso alla vaccinazione e segnatamente
il Ministro della Salute, Signor Roberto Speranza, il direttore
generale del Ministero della Salute Dr. Giuseppe Viggiano, il
direttore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, Signor Ernesto
Maria Ruffini, la responsabile del procedimento sanzionatorio
Dr.ssa Serena Battilomo e il responsabile dell’invio della
comunicazione minatoria che ho ricevuto ing. Francesco Milo. Mi
riservo di denunciare tutti costoro laddove dovessero proseguire
nelle attività estorsive in mio danno.
Integra
i reati di tentata violenza privata e tentata estorsione,
reati che mi riservo di denunciare alla competente Procura della
Repubblica affinché svolte le opportune indagini eserciti l’azione
penale nei confronti dei responsabili del reato non senza
sottolineare che ai sensi dell’art. 331 c.p.p. i destinatari
della presente hanno l’obbligo di denuncia in quanto pubblici
ufficiali.
Integra
il reato
di abuso d’ufficio (art.
323 c.p.),salvo altrireati ravvisabili da parte delle competenti
autorità.
Qualora,
in aggiunta a tutte le motivazioni sopra elencate, sussistano
ulteriori situazioni oggettive per le quali il soggetto non possa
essere sottoposto a vaccinazione Covid, quali ad esempio: possesso di
green pass da guarigione o di esenzione vaccinale, queste verranno
aggiunte in calce alla lettera, precedute dalla frase: Vi
informo altresì che …
Distinti
saluti
Data
______________________
Firma______________________