(di
Leguleia)
L’8
dicembre, Festa dell’Immacolata,
Il Tribunale di Padova in funzione di Giudice del lavoro, ha rinviato
gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sulla
questione di legittimità per contrasto con il diritto dell’Unione,
dell’obbligo vaccinale sancito dall’articolo 4, d.l. 44/2021,
nella sua formulazione ante sostituzione introdotta dal d.l.
172/2021, sotto diversi profili – tra i quali, in particolare, la
violazione del divieto di discriminazione sancito dal regolamento
953/2021 e del principio di proporzionalità – nonché sulla
persistenza della validità dell’autorizzazione all’immissione in
commercio degli attuali vaccini anticovid19, anche in considerazione
– tra le altre – della disponibilità di cure alternative e dei
potenziali effetti avversi della vaccinazione.
Riporto le
testuali conclusioni del provvedimento:
“visti
l’art. 267 TFUE e l’art. 19, par. 3, lett. b, TUE,
presenta
alla eccellentissima Corte di Giustizia dell’Unione Europea domanda
di pronuncia pregiudiziale, chiedendo che risponda ai seguenti
quesiti:
1.
“Dica la Corte di Giustizia se le autorizzazioni condizionate della
Commissione, emesse su parere favorevole dell’EMA, relative ai
vaccini oggi in commercio, possano essere considerate ancora valide,
ai sensi dell’art. 4 del Reg. n. 507/2006, alla luce del fatto che,
in più Stati membri (ad esempio in Italia, approvazione AIFA del
protocollo di cura con anticorpi monoclonali e/o antivirali), sono
state approvare cure alternative al COVID SARS 2 efficaci e in thesi
meno pericolose per la salute della persona, e ciò anche alla luce
degli artt. 3 e 35 della Carta di Nizza”;
2.
“Dica la Corte di Giustizia se, nel caso di sanitari per i quali la
legge dello Stato membro abbia imposto il vaccino obbligatorio, i
vaccini approvati dalla Commissione in forma condizionata ai sensi e
agli effetti del Regolamento n. 507/2006, possano essere utilizzati
al fine della vaccinazione obbligatoria anche qualora i sanitari in
parola siano già stati contagiati e quindi abbiano già raggiunto
una immunizzazione naturale e possano quindi chiedere una deroga
dall’obbligo”;
3.
“Dica la Corte di Giustizia se, nel caso di sanitari per i quali la
legge dello Stato membro abbia imposto il vaccino obbligatorio, i
vaccini approvati dalla Commissione in forma condizionata ai sensi e
agli effetti del Regolamento n. 507/2006, possano essere utilizzati
al fine della vaccinazione obbligatoria senza procedimentalizzazione
alcuna con finalità cautelativa o se, in considerazione della
condizionalità dell’autorizzazione, i sanitari medesimi possano
opporsi all’inoculazione, quanto meno fintantoché l’autorità
sanitaria deputata abbia escluso in concreto, e con ragionevole
sicurezza, da un lato, che non vi siano controindicazioni in tal
senso, dall’altro, che i benefici che ne derivano siano superiori a
quelli derivanti da altri farmaci oggi a disposizione. Chiarisca la
Corte se in tal caso, le autorità sanitarie deputate debbano
procedere nel rispetto dell’art. 41 della Carta di Nizza”;
4.
“Dica la Corte di giustizia se, nel caso del vaccino autorizzato
dalla Commissione in forma condizionata, l’eventuale non
assoggettamento al medesimo da parte del personale medico sanitario
nei cui confronti la legge dello Stato impone obbligatoriamente il
vaccino, possa comportare automaticamente la sospensione dal posto di
lavoro senza retribuzione o se si debba prevedere una gradualità
delle misure sanzionatorie in ossequio al principio fondamentale di
proporzionalità”;
5.
“Dica la Corte di Giustizia se laddove il diritto nazionale
consenta forme di dépeçage, la verifica della possibilità di
utilizzazione in forma alternativa del lavoratore, debba avvenire nel
rispetto del contraddittorio ai sensi e agli effetti dell’art. 41
della Carta di Nizza, con conseguente diritto al risarcimento del
danno nel caso in cui ciò non sia avvenuto”;
6.
“Dica la Corte se sia compatibile con il Regolamento n. 953 del
2021 e i principi di proporzionalità e di non discriminazione ivi
contenuti, la disciplina di uno Stato membro che imponga
obbligatoriamente il vaccino anti-Covid – autorizzato in via
condizionata dalla Commissione – a tutto il personale sanitario
anche se proveniente da altro Stato membro e sia presente in Italia
ai fini dell’esercizio della libera prestazione dei servizi e della
libertà di stabilimento”;
7.
“Dica la Corte se sia compatibile con il Regolamento n. 953 del
2021 e i principi di proporzionalità e di non discriminazione ivi
contenuti, la disciplina di uno Stato membro che imponga
obbligatoriamente il vaccino anti-Covid – autorizzato in via
condizionata dalla Commissione – a tutto il personale sanitario
anche se proveniente da altro Stato membro e sia presente in Italia
ai fini dell’esercizio della libera prestazione dei servizi e della
libertà di stabilimento”.
Il
presente giudizio è sospeso fino all’esito della presente domanda
di pronuncia pregiudiziale”.
Un doveroso grazie ai colleghi Prof. Avv. Augusto Sinagra e
Lorenzo Minisci, patroni della causa a quo.
Due considerazioni:
– per i giudizi radicati sull’art. 4,
d.l. 44/2021, converito in legge n. 76/2021, nella formulazione
anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 172/2021, le cause
radicate dovranno essere sospese dal Giudice, perché la sentenza
della Corte di Giustizia ha efficacia pregiudiziale;
– nel
caso in cui la Corte di Giustizia dovesse dichiarare
l’incompatibilità della normativa nazionale sull’obbligo
vaccinale predetto con il diritto dell’Unione, i Giudici italiani
hanno l’obbligo di disapplicarlo;
– a questo punto, è
assolutamente necessario promuovere le cause di tutte le categorie
tenute all’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4, 4-bis e 4-ter
del d.l. 44/2021, nella sua formulazione introdotta dal d.l.
172/2021, perché le motivazioni che hanno portato alla rimessione
delle questione di cui sopra, per i sanitari, alla Corte di
Giustizia, valgono a maggior ragione per tutti gli altri obbligati
alla vaccinazione; ed è necessario portare la questione avanti ai
Giudici affinchè rinviino alla Corte di Giustizia la questione
pregiudiziale anche sulle nuove norme;
– ritengo, peraltro,
che – con riferimento alla questione affrontata – dal Tribunale
di Padova e – auspicando che eguale sorte ricevano anche le
questioni che verranno poste sull’estensione dell’obbligo
vaccinale alle altre categorie – i ricorrenti avranno forte
argomento per chiedere il provvedimento (in via d’urgenza) di
sospensione del provvedimento sospensivo adottato nei confronti degli
obbligati renitenti, atteso che – pendente la questione
pregiudiziale avanti la CGUE – tale conclusione appare, a maggior
ragione, imposta alla luce del principio di precauzione.
E ora la Parola a Strasburgo