Contro IL Deep State
14 ottobre 2021 E ora anche i sindacati di CARABINIERI e GDF dichiarano illegittimo il GreenPass e ne richiedono la disapplicazione. E ora anche UNARMA sindacato CARABINIERI e SIM Sindacato Italiano Militare della Guardia di Finanza dichiarano illegittimo il GreenPass e ne richiedono la disapplicazione.
"Il Sindacato dei Carabinieri Unarma, con una lettera al ministro della Difesa e al Comando generale dell’Arma, ha chiesto, con tanto di motivazioni giuridiche, la disapplicazione del decreto relativo al Green Pass in quanto contrario alla Costituzione e alla normativa europea." Ecco un passo del comunicato: ... In merito al primo punto, il nostro ordinamento con l’ultimo Decreto-leggesembrerebbe esprimere un modello divergente e dicotomico da quanto rappresentato nel su citato quadro ordinamentale europeo, pertanto sulla base degli artt. 11 e 117, comma 1 Cost. e della giurisprudenza della Corte costituzionale, tale d.l. andrebbe disapplicato dal Giudice, ovvero in subordine, attivato il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Infatti, non si tratterebbe di una divergenza minore e superabile nel quadro di un libero esercizio di discrezionalità politico- legislativa, ma saremmo in presenza della configurazione di un altro modello di governance della pandemia, fondato su forme discriminatorie, piuttosto che estensive dell’esercizio dei diritti (vedasi In tema Causa C-378/17 – Sulla disapplicazione del diritto nazionale da parte di un organismo non giurisdizionale, sentenza del 4 dicembre 2018, in Osservatorio sulle fonti, 3, 2018; si veda anche C. AMALFITANO, Il rapporto tra rinvio pregiudiziale alla Corte Di Giustizia E rimessione alla Consulta e tra disapplicazione e rimessione alla luce della giurisprudenza “Comunitaria” e Costituzionale, in Rivista Aic,1, 2020, pp. 220 ss.) In sostanza, la certificazione verde finirebbe per costituire l’imposizione, surrettizia e indiretta, di un obbligo vaccinale per quanti intendano circolare liberamente e/o usufruire dei suddetti servizi o spazi. Ne conseguirebbe la violazione della libertà personale, intesa quale legittimo rifiuto di un trattamento sanitario non obbligatorio per legge, o comunque di continue e quotidiane pratiche invasive e costose quali il tampone. Resta sullo sfondo la questione se il Green pass, nella versione precettiva introdotta dal Decreto-legge n. 105/2021, possa costituire valido strumento per imporre quelle limitazioni alla libertà di circolazione per motivi di “sanità” pubblica previste dall’art. 16 della Costituzione, che attenta dottrina tiene distinta dalla libertà personale ex art. 13 Cost., sebbene si tratti di libertà strettamente connesse. Se da un lato si può sostenere che la riserva di legge formale contenuta nell’art. 16 Cost. sia stata rispettata dall’adozione del Green pass con Decreto-legge, dall’altro occorre interrogarsi se il Green pass, per essere ragionevole e proporzionato in termini di costi/benefici, sia effettivamente l’unico strumento in grado di garantire la sicurezza sanitaria dei cittadini e dunque tale da imporre limiti legittimi alla libertà di circolazione, così come consente la Costituzione. Da un’attenta lettura dell’art. 3 del Decreto-legge n. 105/2021, sembrerebbe che s’intenda attribuire al Green pass la valenza di “lasciapassare” per l’accesso ai servizi (attività ricreative e/o sportive e/o culturali), riferendosi, dunque, più alla sfera della libertà personale, intesa quale diritto di svolgere attività che sviluppino la propria dimensione psicofisica (art. 2 in combinato disposto con l’art. 13 Cost.), piuttosto che alla sfera della libertà di circolazione. Infatti, quest’ultima non subirebbe limitazioni dall’introduzione del Green pass, ben potendo i non vaccinati circolare “liberamente” sul territorio nazionale, fintantoché l’indice regionale dei contagi lo consentirà. Ma anche a voler ritenere il Green pass uno strumento limitativo della libertà di circolazione, la questione si infrange sulla carenza del presupposto giustificativo della natura prescrittiva dello stesso, che non potrebbe collegarsi esclusivamente alla “sua” fonte di produzione (il decreto-legge), ma che andrebbe identificato nella preventiva imposizione dell’obbligo vaccinale con legge, nel rispetto del parametro del principio di legalità sostanziale e formale. La prova di resistenza, per testare la legittimazione giuridica del Green pass, è dunque costituita dall’assenza di obbligo vaccinale, per cui soltanto una legge che imponga la vaccinazione obbligatoria – ove sussistano i presupposti legali e scientifici - potrebbe costituire valido fondamento giuridico al Green pass di tipo prescrittivo. Si passa dunque da un modello europeo che propone di agevolare la libertà di circolazione in sicurezza, impostato su un concetto di responsabilità individuale e collettiva, ben riconducibile, nei suoi aspetti strutturali e funzionali, ad i modelli liberal-democratici, ad un modello prescrittivo e discriminatorio, nel quale la dimensione della doverosità, pur presente in Costituzione, si troverebbe priva di un fondamento giuridico costituzionale, ed in ogni caso apparirebbe sproporzionata rispetto alle esigenze tese a garantire l’esercizio responsabile di libertà individuali. Per quanto sopra, si chiede pertanto in ossequio ai disposti di cui agli artt. 11 e 117, comma 1 Cost. e della giurisprudenza della Corte costituzionale, la DISAPPLICAZIONE di tale d.l., ovvero attivare il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Qui potete leggere l'intero COMUNICATO UNARMA Spettacolare lettera aperta del SIM – SINDACATO ITALIANO MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA. Tra le altre cose:
"Chi ha deciso di non vaccinarsi non viola nessuna legge e nell’ordinamento giuridico italiano è pacifico il principio secondo il quale nessun trattamento sanitario possa essere compiuto, o proseguito, in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato."
"l’integrità del corpo non è un valore che può prescindere dall’autodeterminazione individuale e diventare oggetto di tutela da parte di terzi in virtù di un concetto di salute estraneo al sentire del paziente.
"Noi abbiamo l’onere di difendere la Costituzione democratica che garantisce i valori della tradizione liberale e riconosce i diritti sociali ad ogni cittadino. Noi abbiamo l’onere di tutelare i diritti umani e di contrastare ogni pericolo alle libertà individuali sancite dalla Costituzione. Noi abbiamo l’onere di combattere le mafie e i drammi prodotti dai totalitarismi per garantire la libertà dei cittadini e dello Stato." https://www.difesa.blog/il- ... |