Contro IL Deep State
14 ottobre 2021

E ora anche i sindacati di CARABINIERI e GDF dichiarano illegittimo il GreenPass e ne richiedono la disapplicazione.

E ora anche UNARMA sindacato CARABINIERI e SIM Sindacato Italiano Militare della Guardia di Finanza dichiarano illegittimo il GreenPass e ne richiedono la disapplicazione.

 

"Il Sindacato dei Carabinieri Unarma, con una lettera al ministro della Difesa e al Comando generale dell’Arma, ha chiesto, con tanto di motivazioni giuridiche, la disapplicazione del decreto relativo al Green Pass in quanto contrario alla Costituzione e alla normativa europea."

 Ecco un passo del comunicato:

... In merito al primo punto, il nostro ordinamento con l’ultimo Decreto-legge

sembrerebbe  esprimere  un  modello  divergente  e  dicotomico  da  quanto

rappresentato nel su citato quadro ordinamentale europeo, pertanto sulla

base degli artt. 11 e 117, comma 1 Cost. e della giurisprudenza della Corte

costituzionale,  tale  d.l.  andrebbe  disapplicato  dal  Giudice,  ovvero  in

subordine, attivato il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di

Giustizia.  Infatti,  non  si  tratterebbe  di  una  divergenza  minore  e

superabile nel quadro di un libero esercizio di discrezionalità politico-

legislativa,  ma  saremmo  in  presenza  della  configurazione  di  un  altro

modello di governance della pandemia, fondato su forme discriminatorie,

piuttosto che estensive dell’esercizio dei diritti (vedasi In tema Causa

C-378/17  –  Sulla  disapplicazione  del  diritto  nazionale  da  parte  di  un

organismo  non  giurisdizionale,  sentenza  del  4  dicembre  2018,  in

Osservatorio sulle fonti, 3, 2018; si veda anche C. AMALFITANO, Il rapporto

tra rinvio pregiudiziale alla Corte Di Giustizia E rimessione alla Consulta

e  tra  disapplicazione  e  rimessione  alla  luce  della  giurisprudenza

“Comunitaria” e Costituzionale, in Rivista Aic,1, 2020, pp. 220 ss.)

In sostanza, la certificazione verde finirebbe per costituire

l’imposizione, surrettizia e indiretta, di un obbligo vaccinale per quanti

intendano circolare liberamente e/o usufruire dei suddetti servizi o spazi.

Ne  conseguirebbe  la  violazione  della  libertà  personale,  intesa  quale

legittimo rifiuto di un trattamento sanitario non obbligatorio per legge,

o comunque di continue e quotidiane pratiche invasive e costose quali il

tampone. Resta sullo sfondo la questione se il Green pass, nella versione

precettiva  introdotta  dal  Decreto-legge  n.  105/2021,  possa  costituire

valido  strumento  per  imporre  quelle  limitazioni  alla  libertà  di

circolazione per motivi di “sanità” pubblica previste dall’art. 16 della

Costituzione, che attenta dottrina tiene distinta dalla libertà personale

ex art. 13 Cost., sebbene si tratti di libertà strettamente connesse. Se

da  un  lato  si  può  sostenere  che  la  riserva  di  legge  formale  contenuta

nell’art. 16 Cost. sia stata rispettata dall’adozione del Green pass con

Decreto-legge, dall’altro occorre interrogarsi se il Green pass, per essere

ragionevole e proporzionato in termini di costi/benefici, sia

effettivamente  l’unico  strumento  in  grado  di  garantire  la  sicurezza

sanitaria  dei  cittadini  e  dunque  tale  da  imporre  limiti  legittimi  alla

libertà di circolazione, così come consente la Costituzione. Da un’attenta

lettura  dell’art.  3  del  Decreto-legge  n.  105/2021,  sembrerebbe  che

s’intenda  attribuire  al  Green  pass  la  valenza  di  “lasciapassare”  per

l’accesso  ai  servizi  (attività  ricreative  e/o  sportive  e/o  culturali),

riferendosi, dunque, più alla sfera della libertà personale, intesa quale

diritto  di  svolgere  attività  che  sviluppino  la  propria  dimensione

psicofisica (art. 2 in combinato disposto con l’art. 13 Cost.), piuttosto

che alla sfera della libertà di circolazione. Infatti, quest’ultima non

subirebbe limitazioni dall’introduzione del Green pass, ben potendo i non

vaccinati  circolare  “liberamente”  sul  territorio  nazionale,  fintantoché

l’indice regionale dei contagi lo consentirà. Ma anche a voler ritenere il

Green  pass  uno  strumento  limitativo  della  libertà  di  circolazione,  la

questione si infrange sulla carenza del presupposto giustificativo della

natura prescrittiva dello stesso, che non potrebbe collegarsi

esclusivamente alla “sua” fonte di produzione (il decreto-legge), ma che

andrebbe identificato nella preventiva imposizione dell’obbligo vaccinale

con legge, nel rispetto del parametro del principio di legalità sostanziale

e formale. La prova di resistenza, per testare la legittimazione giuridica

del Green pass, è dunque costituita dall’assenza di obbligo vaccinale, per

cui  soltanto  una  legge  che  imponga  la  vaccinazione  obbligatoria  –  ove

sussistano i presupposti legali e scientifici - potrebbe costituire valido

fondamento giuridico al Green pass di tipo prescrittivo. Si passa dunque

da un modello europeo che propone di agevolare la libertà di circolazione

in  sicurezza,  impostato  su  un  concetto  di  responsabilità  individuale  e

collettiva, ben riconducibile, nei suoi aspetti strutturali e funzionali,

ad i modelli liberal-democratici, ad un modello prescrittivo e

discriminatorio, nel quale la dimensione della doverosità, pur presente in

Costituzione, si troverebbe priva di un fondamento giuridico

costituzionale, ed in ogni caso apparirebbe sproporzionata rispetto alle

esigenze tese a garantire l’esercizio responsabile di libertà individuali.

Per quanto sopra, si chiede pertanto in ossequio ai disposti di cui agli

artt.  11  e  117,  comma  1  Cost.  e  della  giurisprudenza  della  Corte

costituzionale,  la  DISAPPLICAZIONE  di  tale  d.l.,  ovvero  attivare  il

meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Qui potete leggere l'intero COMUNICATO UNARMA


Spettacolare lettera aperta del SIM – SINDACATO ITALIANO MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA.

Tra le altre cose:

 

"Chi ha deciso di non vaccinarsi non viola nessuna legge e nell’ordinamento giuridico italiano è pacifico il principio secondo il quale nessun trattamento sanitario possa essere compiuto, o proseguito, in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato."

 

"l’integrità del corpo non è un valore che può prescindere dall’autodeterminazione individuale e diventare oggetto di tutela da parte di terzi in virtù di un concetto di salute estraneo al sentire del paziente.

 

"Noi abbiamo l’onere di difendere la Costituzione democratica che garantisce i valori della tradizione liberale e riconosce i diritti sociali ad ogni cittadino. Noi abbiamo l’onere di tutelare i diritti umani e di contrastare ogni pericolo alle libertà individuali sancite dalla Costituzione. Noi abbiamo l’onere di combattere le mafie e i drammi prodotti dai totalitarismi per garantire la libertà dei cittadini e dello Stato."

 

https://www.difesa.blog/il-senso-del-green-pass/







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